Cos’è |
E' una dichiarazione, che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse, su stati, fatti e qualità personali, utilizzata nei rapporti con la P.A. Sostituisce le normali certificazioni e gli atti notori. Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive
L’autocertificazione consente all'interessato di comprovare, mediante dichiarazione sottoscritta, i seguenti stati, qualità personali e fatti:
nonché:
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Chi può avvalersene |
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In caso di false dichiarazioni |
Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Ovviamente, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La legge n. 183 del 2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha previsto che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: ‘Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’». Non è, dunque, più necessario richiedere i certificati del Casellario giudiziale da produrre alla Pubblica Amministrazione. I certificati rilasciati dal Casellario (certificato penale, certificato generale, certificato civile, certificato dei carichi pendenti) possono essere rilasciati solo ad uso privato; infatti, sono privi di valore se prodotti ad una Pubblica Amministrazione, essendo ormai il cittadino tenuto per legge all’autocertificazione. |