Autocertificazione

Cos’è

E' una dichiarazione, che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse, su stati, fatti e qualità personali, utilizzata nei rapporti con la P.A.  Sostituisce le normali certificazioni e gli atti notori.

Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

L’autocertificazione consente all'interessato di comprovare, mediante dichiarazione sottoscritta, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titoli di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

nonché:

  • tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui l'interessato sia a diretta conoscenza
Chi può avvalersene
  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
In caso di false dichiarazioni

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Ovviamente, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La legge n. 183 del 2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha previsto che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.  Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: ‘Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’».

Non è, dunque, più necessario richiedere i certificati del Casellario giudiziale da produrre alla Pubblica Amministrazione.  I certificati rilasciati dal Casellario (certificato penale, certificato generale, certificato civile, certificato dei carichi pendenti)  possono essere rilasciati solo ad uso privato; infatti, sono privi di valore se prodotti ad una Pubblica Amministrazione, essendo ormai il cittadino tenuto  per legge all’autocertificazione.